Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il cosiddetto “Decreto Scuola”
Il cosiddetto
Decreto Scuola
è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (QUI il link).
Per l’Università gli elementi che appaiono di maggiore interesse (come già anticipato QUI) sono tre:
- è prevista l’uscita dall’obbligo degli acquisti in MEPA per “per l’acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all’attività’ di ricerca”;
- la validità delle abilitazioni ASN viene estesa a 9 anni (anche per quelle già acquisite);
- l’estensione di ulteriori due anni della possibilità di utilizzare la procedura prevista dall’art. 24 c.6 della legge 240/10 (ovvero “Procedure riservate a coloro che sono già in servizio presso l’ateneo” – come sono definite QUI – , sia dalla posizione di RTI alla II fascia che dalla II fascia alla I fascia).
Si riportano i relativi articoli, rimandando comunque alla fonte originaria:
"Art. 4 Semplificazioni in materia di acquisti funzionali alle attivita' di ricerca 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 450 e 452, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in tema di ricorso al mercato elettronico e di utilizzo della rete telematica, non si applicano alle universita' statali e alle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attivita' di ricerca.
Art. 5 Semplificazioni in materia universitaria 1. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 16, comma 1, secondo periodo, la parola «sei» e' sostituita dalla seguente: «nove»; b) all'articolo 24, comma 6, le parole «dell'ottavo» sono sostituite dalle seguenti: «del decimo» e le parole «dal nono» sono sostituite dalle parole «dall'undicesimo». 2. La durata dei titoli di abilitazione scientifica nazionale, di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, conseguiti precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' di nove anni dalla data del rilascio degli stessi. "