Regolamento interno
In vigore dal 8 maggio 2009 (l’art. 1 è stato modificato secondo la decisione del Comitato direttivo del 7 giugno 2019)
Articolo 1
L’organizzazione della ricerca scientifica è affidata a gruppi di lavoro, che hanno funzione di realizzare concreti progetti di ricerca su temi definiti e di contribuire al progresso delle conoscenze geografiche. Le regole di funzionamento dei Gruppi di lavoro sono fissate da essi autonomamente, nell’ambito di quanto disposto dallo Statuto dell’A.Ge.I. e dall’apposito Regolamento per la costituzione e il funzionamento dei Gruppi di Lavoro.
Articolo 2
Il Comitato Direttivo è competente a deliberare sul Congresso Geografico nazionale successivo al suo insediamento – se non già stabilito dal Comitato precedente con delibera definitiva e organizzazione in qualche modo già avviata – e su quello seguente.
Salvo causa di forza maggiore constatata esplicitamente dal Comitato Direttivo, ogni Congresso si tiene nella sede stabilita dallo stesso Comitato, entro il quarto anno solare successivo a quello in cui si è svolto il Congresso precedente e in un periodo antecedente a quello del Congresso Geografico Internazionale dell’UGI.
Il Congresso Geografico nazionale è promosso dall’A.Ge.I. per il tramite del Comitato ordinatore composto dal Segretario organizzativo e da altri componenti nominati dal Comitato Direttivo.
Il Comitato ordinatore ricercherà le collaborazioni con i sodalizi geografici nazionali e con altri Enti ed Organismi.
Le scelte fondamentali relative al Congresso – istituzione scientifica cui è affidato, temi delle sezioni tematiche o delle relazioni, nomi dei coordinatori delle sezioni o dei relatori, struttura e articolazione di massima della manifestazione – spettano al Comitato Direttivo su proposta del Comitato ordinatore del Congresso.
Assunte le decisioni connesse alle proposte di cui sopra, il Comitato ordinatore designerà i componenti del Comitato scientifico, al quale saranno rimessi tutti i compiti attinenti l’impostazione scientifica del Congresso, il Coordinamento dei responsabili delle sezioni tematiche o dei relatori e ogni altra iniziativa opportuna per conferire alla manifestazione la migliore qualificazione culturale.
Tutte le decisioni relative all’organizzazione congressuale, ad esclusione di quelle sopra indicate conferite al Comitato scientifico, di cui fanno parte il Presidente e due componenti del Comitato Direttivo, spettano al Comitato ordinatore presieduto dal Segretario organizzativo, nominato in sede congressuale Presidente del Congresso. Il Comitato ordinatore designerà i componenti del Comitato d’onore.
Articolo 3
Il Comitato Direttivo è competente a deliberare sulle “Giornate della Geografia” e sulle “Escursioni geografiche interuniversitarie” che si svolgono nel periodo in cui è in carica (se non già stabilite con delibera definitiva e organizzazione avviata dal Comitato precedente) e su quelle immediatamente successive alla sua scadenza.
Le “Giornate della Geografia” e le “Escursioni geografiche interuniversitarie” si tengono, salvo causa di forza maggiore constatata esplicitamente dal Comitato Direttivo, entro l’anno solare successivo a quello in cui si sono svolte le precedenti, con l’esclusione degli anni in cui si tiene il Congresso Geografico nazionale.
Le scelte fondamentali relative alle suddette manifestazioni – ambito territoriale, Responsabile scientifico – spettano al Comitato Direttivo, le altre al Responsabile scientifico.
Articolo 4
Gli studiosi di discipline d’interesse geografico, che desiderano essere ammessi all’Associazione ai sensi del secondo comma dell’art. 5 dello Statuto, sono tenuti a presentare domanda al Presidente corredandola di un dettagliato curriculum con un elenco delle pubblicazioni e di una lettera di presentazione a firma di almeno due Soci.
Il Presidente deve esprimere un parere motivato sull’esistenza o meno del requisito di cui al comma precedente.
Il Comitato Direttivo, sulla base del predetto parere espresso dal Presidente, decide sull’ammissione a maggioranza assoluta dei presenti, ai sensi dell’art. 13 dello Statuto.
Articolo 5
La quota associativa deve essere versata entro la data dell’assemblea ordinaria annuale dei Soci. Il mancato pagamento comporta la sospensione dei diritti elettorali attivi e passivi.
Articolo 6
All’avviso di convocazione dell’Assemblea generale che elegge il Comitato Direttivo devono essere allegati: l’elenco alfabetico di tutti i Soci che, tenuto conto degli artt. 6, 7 e 9 dello Statuto, godono dei diritti elettorali (devono essere precisati i casi di ineleggibilità), la scheda di votazione e due buste bianche.
Articolo 7
Le schede di votazione devono pervenire alla Presidenza dell’Assemblea, prima dell’inizio dello spoglio delle schede da parte dei componenti del seggio elettorale, racchiuse in due buste, l’esterna delle quali deve recare l’indicazione del nome e cognome dell’elettore.
Gli scrutatori vengono nominati e insediati dall’Assemblea.
Articolo 8
Le deleghe scritte di cui all’art. 11 dello Statuto devono essere trasmesse al Segretario dell’Assemblea, che ne accetterà la validità e le trasmetterà al Presidente della stessa.
Articolo 9
Il Presidente dell’Assemblea, al termine dello spoglio, comunica ai presenti i risultati della votazione. In caso di parità di voti l’Assemblea procede seduta stante ad un voto di ballottaggio.
Il Presidente dell’Assemblea provvede poi ad invitare gli eletti a dichiarare la loro accettazione entro sette giorni dalla data di ricezione della comunicazione. In caso di non accettazione, o di mancata risposta entro sette giorni, lo stesso Presidente interpella il primo dei non eletti.
Il Presidente del Comitato Direttivo provvede ad invitare i membri cooptati ai sensi dell’art. 12 dello Statuto a dichiarare la loro accettazione entro sette giorni dalla data di ricezione della comunicazione.
Articolo 10
Per ogni vacanza che in qualsiasi momento si apra nel Comitato Direttivo, il Presidente dell’Associazione interpella il primo dei non eletti, salvo il disposto dell’art. 15 dello Statuto. I nuovi membri restano in carica sino alle elezioni successive.
Articolo 11
Il Comitato Direttivo, dopo aver eletto il Presidente con la procedura prevista dallo Statuto, elegge i due Vicepresidenti, a maggioranza assoluta al primo scrutinio e a maggioranza semplice se necessario un ulteriore scrutinio. Il Segretario e il Tesoriere sono eletti a maggioranza semplice.
Articolo 12
Il Segretario è responsabile della conservazione dei registri ufficiali contenenti i processi verbali delle riunioni del Comitato Direttivo e dell’Assemblea ordinaria annuale. Spetta la Segretario provvedere in tempo utile, alle operazioni di convocazione degli Organi sociali, tenuto conto di quanto disposto degli artt. 7 e 19 dello Statuto.
Articolo 13
L’anno amministrativo dell’Associazione decorre dal 1° gennaio al 31dicembre.
Anteriormente all’Assemblea ordinaria, il Presidente convoca il Comitato Direttivo per la redazione del bilancio consuntivo dell’anno precedente e per la formazione del bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea stessa.
Articolo 14
Il tesoriere provvede al servizio delle riscossioni e dei pagamenti per conto dell’Associazione e ne è personalmente responsabile. La riscossione delle entrate è effettuata mediante accrediti su conto corrente postale o bonifico bancario.
I pagamenti di spese sono effettuati con prelevamenti sul conto corrente postale e sull’eventuale conto corrente bancario, mediante assegni a firma del tesoriere.
Articolo 15
I pagamenti di spese di carattere urgente e non continuativo, e per i quali non è intervenuto un atto deliberativo del Comitato Direttivo, possono essere disposti dal Tesoriere sino ad un ammontare di Euro 5.000 riferendone al Presidente perché li sottoponga alla sanzione del Comitato stesso.
Articolo 16
È responsabilità del Tesoriere, che si può eventualmente avvalere di collaborazioni professionali retribuite, tenere i libri contabili obbligatori previsti dalle vigenti disposizioni di legge e conservare i documenti giustificativi di spesa.
Articolo 17
Gli eventuali titoli credito di proprietà dell’Associazione sono depositati a dossier presso un istituto bancario.